Articolo 2432 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Partecipazione agli utili

Dispositivo

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 10583/2018

La ricognizione di debito formulata dalla società di capitali a favore del socio, attraverso cui la prima intenda attribuire al secondo il diritto di recedere dalla società e di ottenere la restituzione del conferimento in conto capitale, nonché del sovrapprezzo, versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, è nulla per contrarietà alle norme imperative che regolano il contratto sociale, in quanto, non avendo ad oggetto poste debitorie corrispondenti a crediti esigibili del socio verso la società, tende a neutralizzare il rischio imprenditoriale cui questi si sottopone incondizionatamente con la sottoscrizione del capitale sociale.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10583 del 4 maggio 2018)

2Cass. civ. n. 23541/2013

La disciplina dell'art. 2432 c.c., in base alla quale, ove il compenso previsto per i promotori, i soci fondatori e gli amministratori sia stabilito in forma di partecipazione agli utili, lo stesso va determinato sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale e delle imposte, si applica anche alla remunerazione degli amministratori "investiti di particolari cariche" ai sensi dell'art. 2389 c.c., tra cui rientra l'amministratore delegato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23541 del 16 ottobre 2013)