Articolo 2436 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Dispositivo

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto [2332], [2348], [2349], [2460], entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste [2330], [2438].

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primocomma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo (1).

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata (2).

Note

(1) Al procedimento di reclamo si applicano le norme di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Sezione I, Capo II.

(2) Il controllo di legalità non è più succedaneo all'omologazione da parte del Tribunale, ma al controllo del notaio.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4180/2001

Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 c.c. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata «del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata». L'art. 2457ter, primo e secondo comma, c.c. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria èiuris et de iure, prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4180 del 23 marzo 2001)