Articolo 2447 sexies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Libri obbligatori e altre scritture contabili

Dispositivo

Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo [2447], gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli [2214] e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.