Articolo 2460 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazioni dell'atto costitutivo

Dispositivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo [2365], [2436] devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni [2368], [2369], [2376], e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.