Articolo 2477 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sindaco e revisione legale dei conti

Dispositivo

(1)L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (2).

[La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni] (3).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti (4).

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (5).

Si applicano le disposizioni dell'articolo [2409] anche se la società è priva di organo di controllo (6).

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 13 L. 12 novembre 2011, n. 183.

(2) Comma così sostituito dall'art. 35 D.L. 09 febbraio 2012, n. 5, conv. con modifiche in L. 4 aprile 2012, n. 35.

(3) Comma abrogato dall'art. 20, comma 8 D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

(4) Comma così sostituito dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

(5) Comma modificato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

(6) Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 585/2015

Il socio che ometta il pagamento della quota nel termine prescritto non può esercitare il diritto di voto, giusta l'art. 2477 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), malgrado non sia stato destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o di una diffida ad eseguire quel pagamento entro trenta giorni, dovendogli quest'ultima essere indirizzata al solo scopo di dare inizio alla vendita in danno dell'intera quota sottoscritta .(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 585 del 15 gennaio 2015)

2Cass. civ. n. 1034/2007

Il potere di convocazione dell'assemblea di una società a responsabile limitata, ai sensi dell'art. 2406 c.c. applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 2448 c.c., spetta, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, al collegio sindacale e non al presidente del medesimo (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, pur in mancanza di una formale delibera collegiale, ha ritenuto la lettera di convocazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale espressione della volontà collegiale dell'organo e, decidendo nel merito, ha annullato le delibere assunte nel corso della conseguente assemblea).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1034 del 17 gennaio 2007)