Articolo 2514 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
Dispositivo
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Massime notarili correlate (2)
Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa
Nelle società cooperative il passaggio dal regime della mutualità prevalente a quello privo di tale qualifica non integra affatto un’ipotesi di trasformazione societaria.
Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio
Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente, nell’ambito della medesima assemblea, deliberi dapprima la soppressione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., necessarie al mantenimento...