Articolo 2536 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Dispositivo

Note

(1) La responsabilità del socio uscente nei confronti della società per il pagamento dei conferimenti non versati è stato ridotto ad un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.

(2) Il socio uscente dovrà restituire alla società o agli organi della procedura di insolvenza, l'importo ricevuto a titolo di liquidazione della quota, e ciò sul presupposto che il pagamento sia avvenuto quando già la società non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3079/1994