Articolo 2545 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Dispositivo

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 31 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(2) Oltre alla consistente riduzione delle agevolazioni fiscali, la perdita della mutualità prevalente determina, in linea generale, l'obbligo di redigere un bilancio straordinario al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.L'adempimento deve essere posto in essere nella sola ipotesi in cui la cooperativa modifichi le previsioni statuarie obbligatorie previste dall'art. 2514, ovvero abbia emesso strumenti finanziari. Nei casi diversi da quelli considerati, in effetti, il patrimonio rimane indivisibile, essendo in ogni caso non consentita la sua distribuzione a favore dei soci.

(3) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Massime notarili correlate (2)