Articolo 2545 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riserve legali, statutarie e volontarie

Dispositivo

Note

(1) Tale disciplina generale vale soprattutto per le cooperative diverse dalle riconosciute, prevedendo un obbligo di accantonamento a riserva legale pari al trenta per cento degli utili netti annuali, ed un limite alla ripartibilità fra i soci per la riserva legale e per le riserve statutariamente indivisibili.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5599/2005