Articolo 2550 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pluralità di associazioni
Dispositivo
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2715/1996
Nel contratto di associazione in partecipazione, l'art. 2550 c.c., comportante l'obbligo dell'associante, salvo patto contrario, a non attribuire altre partecipazioni senza il consenso dei precedenti associati, è applicabile soltanto nell'ipotesi in cui l'attribuzione della nuova partecipazione sia successiva al primo contratto di associazione ed importi, quindi, una modificazione di quote di partecipazione agli utili dell'impresa e dell'affare e non nel caso in cui l'attribuzione della posizione di associato a due distinte persone abbia luogo contestualmente con due distinte scritture redatte in pari data, in guisa da non potersi stabilire a chi delle due, quale precedente associato, spetti di dare il consenso prescritto dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2715 del 27 marzo 1996)