Articolo 2554 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Partecipazione agli utili e alle perdite

Dispositivo

Le disposizioni degli articoli [2551] e [2552] si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite [2265] e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo [2102] (1).

Note

(1) Il rapporto di lavoro subordinato [v.2094] con la partecipazione agli utili è una fattispecie distinta dalla cointeressenza, come dall'associazione in partecipazione [v.2549].

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 7514/2023

Il contratto di cointeressenza propria - espressione del potere dell'imprenditore di organizzare liberamente i fattori produttivi per l'esercizio dell'impresa, ivi compreso il rischio d'impresa, di cui il profitto costituisce l'esatto corrispondente - è un contratto sinallagmatico, aleatorio, di natura parassicurativa, col quale il cointeressato assume l'obbligo di rifondere parte delle perdite (non ancora esistenti), mentre il cointeressante assume l'obbligo di corrispondere parte degli utili; alla stipulazione del contratto, dunque, nessuno dei soggetti coinvolti iscrive crediti e/o debiti verso la controparte, ma le parti si limitano ad assumere un impegno reciproco, cosicché l'iscrizione di un debito o di un credito è un fattore che consegue soltanto al realizzarsi dell'evento dedotto in contratto (maggiore perdita o minore utile e viceversa), non quale effetto diretto dell'accordo.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 7514 del 15 marzo 2023)

2Cass. civ. n. 24427/2015

Nel caso di contratto misto di associazione in partecipazione e collaborazione di lavoro è ammissibile che le parti assumano il reddito netto dell'associante quale parametro per determinare, in percentuale, la distribuzione degli utili.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 24427 del 1 dicembre 2015)

3Cass. civ. n. 8955/2014

Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall'art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all'altro (associato) e l'apporto che quest'ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell'impresa. Ne consegue l'applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8955 del 17 aprile 2014)

4Cass. civ. n. 2091/1990

Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attività, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di società o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullità, sotto il profilo della violazione dell'inderogabile principio dell'inscindibilità della titolarità della farmacia dalla titolarità della gestione del relativo servizio e dell'azienda (artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2091 del 14 marzo 1990)

5Cass. civ. n. 2671/1969

II contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall'art. 2554 c.c., è affine all'associazione in partecipazione ed è caratterizzato dalla possibilità di concorrere agli eventuali utili di un affare, quale corrispettivo del versamento di una somma al titolare dell'affare medesimo, in sostituzione degli interessi sulla somma stessa.–Il contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite può riferirsi sia ad un complesso di affari che ad un affare unico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2671 del 18 luglio 1969)

6Cass. civ. n. 1134/1968

Al contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall'art. 2554 c.c., si applicano le disposizioni stabilite per l'associazione in partecipazione, in considerazione dell'affinità esistente fra le due figure e non quelle dettate per la società, fra le quali l'art. 2263 c.c. sulla presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti dei soci della società semplice. Nell'ipotesi in cui la quota degli utili spettante all'associato non sia determinata nel contratto, il criterio da applicarsi ai fini di tale determinazione è quello della proporzionalità, ossia della commisurazione della quota al valore dell'impresa dell'associante o dell'affare o degli affari da questo gestiti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1134 del 17 aprile 1968)