Articolo 2568 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Insegna
Dispositivo
Le disposizioni del primo comma dell'articolo [2564] si applicano all'insegna [2598] (1).
Note
(1) L'insegna si identifica con quel bene aziendale presso il quale o mediante il quale viene posto in commercio un prodotto.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 971/2017
Nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse, legittimamente usate per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino all'eliminazione del cognome dall'insegna sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 971 del 17 gennaio 2017)
2Cass. civ. n. 685/1971
A norma dell'art. 2598 n. 1 c.c. è vietato l'uso di segni distintivi della ditta e dell'insegna, idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 685 del 10 marzo 1971)
3Cass. civ. n. 1042/1966
L'insegna è il segno, nominativo o emblematico, distintivo di un determinato locale nel quale si esercita un'attività imprenditoriale: essa contraddistingue lo stabilimento di un'azienda ed acquista particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clienti e, quindi, il luogo di conclusione degli affari. Dalla funzione dell'insegna di identificare uno stabilimento, commerciale o industriale, consegue il suo collegamento con un'attività imprenditoriale e la sua distinzione dal nome che ha la funzione individuatrice della persona dell'imprenditore e dalla denominazione con la quale l'immobile, come tale, sia individuato. Pertanto se ad uno stabilimento commerciale o industriale sia attribuita come insegna la denominazione dell'immobile in cui è installato, e successivamente detto stabilimento viene trasferito in altro immobile, legittimamente l'imprenditore può continuare ad usare la precedente insegna. (Nella specie, una villa denominata «La Terrazza» era stata data in locazione ad un imprenditore, che l'aveva destinata ad albergo con l'insegna «Hotel La Terrazza». Cessata la locazione, l'imprenditore aveva trasferito l'azienda alberghiera in altro immobile, sul quale aveva apposto la stessa insegna «Hotel La Terrazza». Il proprietario della villa aveva chiesto che fosse inibito l'uso di tale insegna. La Corte regolatrice ha affermato i principi di cui innanzi).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1042 del 23 aprile 1966)