Articolo 2605 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Controllo sull'attività dei singoli consorziati
Dispositivo
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.