Articolo 2633 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Dispositivo
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.