Articolo 2637 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Aggiotaggio

Dispositivo

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (1).

Note

(1) Le parole "La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" sono state aggiunte dall'art. 26, comma 2 della L. 23 settembre 2025, n. 132.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 9369/2014

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è necessario un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, in assenza di elementi idonei a dimostrare il concorso morale, la sussistenza del concorso materiale potesse essere desunta dall'avere, l'imputato, nella sua qualità di direttore generale di una fondazione bancaria, impartito l'ordine di acquistare un "blocco" di azioni quando la manovra speculativa sulle stesse era già stata perfezionata da altri soggetti).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9369 del 26 febbraio 2014)

2Cass. pen. n. 4619/2014

La fattispecie di aggiotaggio manipolativo (artt. 2637 cod. civ. e 185 T.U.F.) costituisce un reato di pericolo concreto la cui consumazione non richiede la verificazione della effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso il reato in questione poiché la effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari verificatisi nel caso di specie non superava lo 0,5 %).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4619 del 30 gennaio 2014)

3Cass. pen. n. 4324/2013

Il delitto di aggiotaggio si consuma nel momento e nel luogo in cui la condotta assume connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei titoli cui si riferisce. (Fattispecie relativa ad aggiotaggio manipolativo realizzato mediante acquisto di titoli, in cui il momento consumativo è stato identificato in quello in cui l'ordine di acquisto è stato effettuato).–In tema di aggiotaggio commesso mediante "altri artifizi", la tipicità della condotta non può essere desunto dal mero fine di alterazione del mercato perseguito dal suo autore, essendo invece necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento del corso dei titoli.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4324 del 29 gennaio 2013)

4Cass. pen. n. 2063/2009

In tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sé non illecito può integrare la nozione di "altri artifizi" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2063 del 20 gennaio 2009)