Articolo 462 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità delle persone fisiche

Dispositivo

Note

(1) La capacità di succedere indica l'attitudine del soggetto ad essere destinatario di disposizionimortis causa,subentrando nella titolarità dei rapporti patrimoniali che facevano capo alde cuius.Sono capaci di succedere, in primo luogo, coloro che hanno lacapacità giuridica, ossia i nati.

(2) Sono, poi, capaci di succedere anche coloro che, al momento dell'apertura della successione, erano soltanto concepiti. Si presumono tali coloro la cui nascita interviene entro trecento giorni dalla morte del soggetto della cui successione si tratta. Tale previsione ha natura eccezionale, in quanto riconosce la capacità di succedere a chi è ancora privo della capacità giuridica.

(3) Possono, infine, essere chiamati a succedere anche coloro che non erano ancora stati concepiti al momento della morte delde cuiusqualora ricorrano due condizioni: si tratti di una successione che avviene per vocazione testamentaria e il non concepito sia figlio di una persona vivente al momento dell'apertura della successione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 28221/2023