Articolo 471 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eredità devolute a minori o interdetti

Dispositivo

Note

(1) Ove l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori e agli interdetti non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Il minore e l'interdetto non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell'accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.

(2) Per i minori l'eredità deve essere accettata dai genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale (v. art. 320 del c.c.). Ove questi non possano o non vogliano accettare l'eredità, può essere nominato un curatore speciale (v. art. 321 del c.c.).In entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

(3) Anche per gli interdetti è necessario che il tutore chieda l'autorizzazione al giudice tutelare.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 31310/2024

2Cass. civ. n. 15267/2019

3Cass. civ. n. 29665/2018

4Cass. civ. n. 21456/2017

5Cass. civ. n. 2276/1995