Articolo 471 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Eredità devolute a minori o interdetti
Dispositivo
(1)Non si possono accettare le eredità devolute ai minori (2) e agli interdetti (3), se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli [321] e [374].
Note
(1) Ove l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori e agli interdetti non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Il minore e l'interdetto non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell'accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.
(2) Per i minori l'eredità deve essere accettata dai genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale (v. art. 320 del c.c.). Ove questi non possano o non vogliano accettare l'eredità, può essere nominato un curatore speciale (v. art. 321 del c.c.).In entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
(3) Anche per gli interdetti è necessario che il tutore chieda l'autorizzazione al giudice tutelare.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 31310/2024
La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia manifestata dallo stesso dopo il raggiungimento della maggiore età.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024)
2Cass. civ. n. 15267/2019
Qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l'inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l'accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15267 del 5 giugno 2019)
3Cass. civ. n. 29665/2018
Una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia. Quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità esegue l'accettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice. Il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all'eredità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29665 del 16 novembre 2018)
4Cass. civ. n. 21456/2017
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicché l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21456 del 15 settembre 2017)
5Cass. civ. n. 2276/1995
L'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesiintra vires hereditatis. Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni ereditari), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2276 del 27 febbraio 1995)