Articolo 473 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Dispositivo

(1) (2)L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (3) o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario (4).

Il presente articolo non si applica alle società [13], [2247] c.c.].

Note

(1) L'articolo è stato sostituito dalla L. 22 giugno 2000, n. 192.

(2) Ove l'accettazione dell'eredità devoluta alle persone giuridiche, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti non riconosciuti non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell'accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.

(3) La norma si applica sia alle persone giuridiche private (v. artt. 1 ss. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nt.subart.12 del c.c.) che pubbliche (v. art. 11 del c.c.).Ai sensi dell'art. 586 del c.c. lo Stato, ove acquisti l'eredità per mancanza di altri eredi legittimi, risponde dei debiti ereditari e dei legati entro il valore dei beni ricevuti.

(4) La L. 7 dicembre 2000, n. 383 sulla "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"prevede all'art. 5:"1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile."

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 14442/2019

In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14442 del 27 maggio 2019)

2Cass. civ. n. 9514/2017

L'accettazione dell'eredità ad opera di una persona giuridica (nella specie una ASL) non può che avvenire, giusta l'art. 473, comma 1, c.c., con beneficio d'inventario e, pertanto, il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l'ente chiamato non acquisti la qualità di erede.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9514 del 12 aprile 2017)

3Cass. civ. n. 24813/2008

L'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente, non può confondersi con quello del "de cuius". Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l'azione di separazione prevista dall'art. 512 cod. civ a tutela dei creditori del "de cuius".–Non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 del cod. civ., abrogato dall'art. 13 della legge n. 127 del 1997, per l'accettazione dell'eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell'ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all'abrogazione della norma codicistica, perchè con l'art. 1 della legge n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l'intervenuta autorizzazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24813 del 8 ottobre 2008)

4Cass. civ. n. 464/1994

Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell'art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell'art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche («eredità devolute ai corpi morali», art. 932 c.c. del 1865; «eredità devolute alle persone giuridiche», art. 473 c.c. vigente), e non anche nell'ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l'accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d'inventario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 464 del 20 gennaio 1994)