Articolo 477 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
Dispositivo
(1)La donazione [769] c.c.], la vendita [1470], [1542] c.c.] o la cessione [1260] c.c.] (2), che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità [476] c.c.].
Note
(1) Secondo la dottrina agli artt.477 e478 del c.c. vengono elencate ipotesi tipiche di accettazione tacita.La giurisprudenza, invece, parla in proposito di accettazione presunta che, a differenza di quanto previsto per l'accettazione tacita, prescinde dalla dimostrazione della sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare di cui all'art. 476 del c.c..
(2) Vi rientrano lapermuta (v. art. 1552 del c.c.), la dazione in pagamento (v. art. 1197 del c.c.), la transazione (v. art. 1965 del c.c.) che abbiano ad oggetto diritti di successione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 454/1973
La cessione dei diritti ereditari (documentata, nella specie, da atto ricevuto da notaio negli Stati Uniti d'America) importa— per il cedente — accettazione dell'eredità, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art. 477 c.c. vigente, sia che si abbia riguardo all'art. 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all'accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art. 476 c.c. Ciascuno dei contratti menzionati nell'art. 477, se in rapporto alla efficacia traslativa dei diritti di successione viene in rilievo in quanto atto negoziale, considerato invece per il valore sintomatico (qual è presunto iuris et de iure) che esso presenta, in relazione all'acquisto dell'eredità, si colloca sul terreno dei fatti; con la conseguenza che la prova dell'accettazione presunta, al pari di quella dell'accettazione tacita, non soggiace ai limiti che concernono la prova del contratto, anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo, per cui,ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell'atto da cui deriva l'accettazione presunta, non è necessaria la trascrizione o registrazione dell'atto stesso.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 454 del 14 febbraio 1973)