Articolo 483 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impugnazione per errore
Dispositivo
L'accettazione dell'eredità [1324] c.c.] non si può impugnare se è viziata da errore [482], [1427] ss. c.c.] (1).
Tuttavia, se si scopre un testamento [587] c.c.] del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati [649], [662], [663] c.c.] scritti in esso oltre il valore dell'eredità [662], [663] c.c.], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [536] ss. c.c.] (2). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti [649] c.c.] per intero, contro di loro è data azione di regresso (3).
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede [2697] c.c.].
Note
(1) La norma si applica all'errore vizio, ossia alla falsa rappresentazione della realtà che incide sulla formazione della volontà del soggetto. Tipico esempio di errore vizio è quello sulla consistenza dell'eredità.Discussa è la rilevanza dell'errore ostativo, quello cioè che determina una divergenza tra la volontà e la dichiarazione (es. il chiamato ha accettato per errore nella dichiarazione l'eredità di Tizio in luogo di quella di Sempronio). Secondo alcuni in tali ipotesi l'accettazione sarebbe annullabileexart.1433 del c.c., secondo altri sarebbe nulla.
(2) L'erede non è chiamato a subire le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla scoperta di un successivo testamento. In tal caso sarà tenuto a soddisfare i legati contenuti in tale testamento nei limiti di quanto ricevuto.Se l'erede è un legittimario è fatta salva la quota di legittima che gli è dovuta.
(3) Contro i legatari che siano già stati soddisfatti è ammessa l'azione di regresso.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 264/2013
Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, secondo comma, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 264 del 8 gennaio 2013)