Articolo 486 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri

Dispositivo

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato (1), oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo [460] (2), può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità (3).

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [529] c.c.; [78] ss., [780] c.p.c.].

Note

(1) La norma si applica al solo chiamato che è nel possesso dei beni ereditari, stante il richiamo all'articolo precedente.

(2) Si tratta dei poteri di conservazione, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari e ditutela possessoria degli stessi.

(3) Di norma, il chiamato che rappresenta in giudizio l'eredità acquista l'eredità ai sensi dell'art. 476 del c.c.. Qui si prevede un'eccezione alla regola generale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 36299/2023

Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. La parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza, e di documentare, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36299 del 28 dicembre 2023)

2Cass. civ. n. 12987/2020

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12987 del 30 giugno 2020)

3Cass. civ. n. 22870/2015

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge).(Cassazione civile, Sez. IV, sentenza n. 22870 del 10 novembre 2015)

4Cass. civ. n. 7464/2013

In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7464 del 25 marzo 2013)

5Cass. civ. n. 18534/2007

In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c.c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità (fattispecie in cui il chiamato all'eredità, nei cui confronti era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di quota di un debito ereditario, non aveva proposto opposizione e solo dopo la scadenza del termine dell'opposizione stessa, aveva rinunziato all'eredità proponendo opposizione a precetto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18534 del 3 settembre 2007)