Articolo 486 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica al solo chiamato che è nel possesso dei beni ereditari, stante il richiamo all'articolo precedente.

(2) Si tratta dei poteri di conservazione, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari e ditutela possessoria degli stessi.

(3) Di norma, il chiamato che rappresenta in giudizio l'eredità acquista l'eredità ai sensi dell'art. 476 del c.c.. Qui si prevede un'eccezione alla regola generale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 36299/2023

2Cass. civ. n. 12987/2020

3Cass. civ. n. 22870/2015

4Cass. civ. n. 7464/2013

5Cass. civ. n. 18534/2007