Articolo 492 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Garanzia
Dispositivo
(1)Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono [750] c.p.c.] (2), l'erede deve dare idonea garanzia (3) per il valore dei beni mobili [812] c.c.] compresi nell'inventario, per i frutti [820] c.c.] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [1179] c.c.].
Note
(1) Per ottenere la prestazione della garanzia non è necessario dimostrare che l'erede non sia in grado di soddisfare le obbligazioni a cui è tenuto.
(2) Possono richiedere la garanzia i creditori e gli altri soggetti che vi abbiano interesse.La richiesta fatta soltanto da alcuni di essi giova unicamente a chi l'ha avanzata.
(3) La garanzia prestata può essere di qualsiasi tipo (realeopersonale), la scelta spetta all'erede. E' ammessa anche lacauzione.