Articolo 497 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mora nel rendimento del conto

Dispositivo

Note

(1) E' a tal fine necessario, oltre alla costituzione in mora, anche il decorso del termine fissatoexart.496 c.c..

(2) Il primo comma disciplina le conseguenze della mora nella presentazione del rendiconto di cui all'art. 496 del c.c..Secondo alcuni, in tale ipotesi, si avrebbe la decadenza dal beneficio di inventario, mentre secondo altri l'assunzione della responsabilità illimitata per il pagamento dei debiti ereditari sarebbe limitata fino alla presentazione del conto. Vi è, infine, chi ritiene che si verificherebbe il venir meno della sola responsabilitàcum viribus hereditatise non anche di quellaintra vires hereditatis:l'erede potrebbe cioè essere chiamato a rispondere con i propri beni seppur nei limiti del valore dell'eredità.

(3) Successivamente alla presentazione del rendiconto e alla sua liquidazione, l'erede è chiamato a rispondere dei debiti ereditari solo entro il valore delle somme di cui è debitore verso l'eredità.I creditori e i legatari che non hanno approvato il conto possono contestarlo.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23398/2022

2Cass. civ. n. 25459/2021

3Cass. civ. n. 29252/2020