Articolo 497 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mora nel rendimento del conto

Dispositivo

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [1219] c.c.] (1) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496] c.c.] (2).

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore [263] c.c.] (3).

Note

(1) E' a tal fine necessario, oltre alla costituzione in mora, anche il decorso del termine fissatoexart.496 c.c..

(2) Il primo comma disciplina le conseguenze della mora nella presentazione del rendiconto di cui all'art. 496 del c.c..Secondo alcuni, in tale ipotesi, si avrebbe la decadenza dal beneficio di inventario, mentre secondo altri l'assunzione della responsabilità illimitata per il pagamento dei debiti ereditari sarebbe limitata fino alla presentazione del conto. Vi è, infine, chi ritiene che si verificherebbe il venir meno della sola responsabilitàcum viribus hereditatise non anche di quellaintra vires hereditatis:l'erede potrebbe cioè essere chiamato a rispondere con i propri beni seppur nei limiti del valore dell'eredità.

(3) Successivamente alla presentazione del rendiconto e alla sua liquidazione, l'erede è chiamato a rispondere dei debiti ereditari solo entro il valore delle somme di cui è debitore verso l'eredità.I creditori e i legatari che non hanno approvato il conto possono contestarlo.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23398/2022

In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23398 del 27 luglio 2022)

2Cass. civ. n. 25459/2021

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non fa venir meno l'obbligazione dell'erede intra vires, in quanto l'erede accettante beneficiato rimane erede, benché nei limiti del patrimonio ereditario e diviene destinatario della pretesa impositiva nei limiti del valore dell'asse ereditario oggetto di accettazione beneficiata.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 25459 del 21 settembre 2021)

3Cass. civ. n. 29252/2020

A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29252 del 22 dicembre 2020)