Articolo 499 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Procedura di liquidazione

Dispositivo

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498] c.c.] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493] c.c., [747], [478] c.p.c.]. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [2745] ss. c.c.] o a ipoteca [2808]c.c.] (1), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate [2882] ss. c.c.] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [2885] c.c.] (2).

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio (3), lo stato di graduazione [506] c.c.]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [2741] c.c.]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [495], [501] c.c.] (4).

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie [649] ss. c.c.], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari (5).

Note

(1) Benché non espressamente previsto, la norma si applica anche ai beni sottoposti a pegno (v. art. 2784 del c.c.).

(2) Al primo comma dell'art. 499 del c.c. viene descritta la seconda fase della procedura di liquidazione concorsuale, ossia quella che ha per oggetto la liquidazione delle attività ereditarie. L'erede, assistito dal notaio e autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 493 del c.c., procede alla vendita dei beni ereditari. Per i beni oggetto di privilegio ed ipoteca è necessario che il prezzo ottenuto venga depositato con le modalità indicate dal giudice al momento della concessa autorizzazione. Solo dopo tale adempimento, le cause di prelazione sul bene si estinguono.

(3) Il notaio, in questa fase, esercita funzioni di controllo nell'interesse dei creditori e di eventuali coeredi assenti.

(4) L'ordine di preferenza dei creditori è il seguente:- creditori che godono di unacausa di prelazione(privilegio,pegnoeipoteca);- creditori che non godono di una causa di prelazione;- i legatari.

(5) Ove i beni ereditari non siano sufficienti per soddisfare i creditori, vengono liquidati anche i beni oggetto di legati di specie. Se all'esito della procedura residua una parte del prezzo realizzato dalla vendita di questi, tale rimanenza spetta al legatario, posto che questi era divenuto proprietario del bene.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11458/2018

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11458 del 11 maggio 2018)

2Cass. civ. n. 1087/1995

Nel quadro della liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario devono, di massima, trovare sistemazione e definizione tutti i rapporti di contenuto patrimoniale lasciati pendenti dal de cuius all'atto della sua morte, essendo l'erede e l'eventuale curatore nominato per gestire la procedura liquidatoria, in linea di principio, tenuti, nei limiti delle disponibilità esistenti nell'asse ereditario, a far fronte ad ogni ragione vantata verso l'eredità da tutti i soggetti nei confronti dei quali il de cuius aveva in vita assunto obbligazioni. Alla stregua di tale principio non può dubitarsi dell'azionabilità nei confronti dell'eredità beneficiaria, nelle persone dell'erede e/o del curatore preposto alla relativa liquidazione, del diritto alla stipulazione di un contratto definitivo scaturito da un contratto preliminare concluso, a suo tempo, dal de cuius, non essendovi motivi validi per ravvisare esclusi dal novero degli obblighi, che l'eredità beneficiaria è tenuta ad onorare, quelli aventi il titolo nel negozio di cui agli artt. 1351 e 2932 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1087 del 30 gennaio 1995)

3Cass. civ. n. 4469/1993

In tema di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, poiché l'autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario, è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l'utilità e convenienza della vendita, nessuna rilevanza può avere sulla validità di detta vendita la circostanza che la stessa sia stata o meno effettuata in favore delle persone indicate nel provvedimento autorizzativo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4469 del 15 aprile 1993)

4Cass. civ. n. 2674/1975

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, avvenuto il regolare deposito dei prezzo di una vendita di beni ereditari debitamente autorizzata ed effettuata, i privilegi gravanti sui beni stessi rimangono, ai sensi dell'art. 499 c.c., irrevocabilmente estinti, ancorché successivamente, dopo il definitivo esaurimentodella procedura di liquidazione, venga accertato il difetto delle condizioni necessarie per l'acquisto o la conservazione del beneficio d'inventario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2674 del 9 luglio 1975)