Articolo 499 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Procedura di liquidazione

Dispositivo

Note

(1) Benché non espressamente previsto, la norma si applica anche ai beni sottoposti a pegno (v. art. 2784 del c.c.).

(2) Al primo comma dell'art. 499 del c.c. viene descritta la seconda fase della procedura di liquidazione concorsuale, ossia quella che ha per oggetto la liquidazione delle attività ereditarie. L'erede, assistito dal notaio e autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 493 del c.c., procede alla vendita dei beni ereditari. Per i beni oggetto di privilegio ed ipoteca è necessario che il prezzo ottenuto venga depositato con le modalità indicate dal giudice al momento della concessa autorizzazione. Solo dopo tale adempimento, le cause di prelazione sul bene si estinguono.

(3) Il notaio, in questa fase, esercita funzioni di controllo nell'interesse dei creditori e di eventuali coeredi assenti.

(4) L'ordine di preferenza dei creditori è il seguente:- creditori che godono di unacausa di prelazione(privilegio,pegnoeipoteca);- creditori che non godono di una causa di prelazione;- i legatari.

(5) Ove i beni ereditari non siano sufficienti per soddisfare i creditori, vengono liquidati anche i beni oggetto di legati di specie. Se all'esito della procedura residua una parte del prezzo realizzato dalla vendita di questi, tale rimanenza spetta al legatario, posto che questi era divenuto proprietario del bene.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11458/2018

2Cass. civ. n. 1087/1995

3Cass. civ. n. 4469/1993

4Cass. civ. n. 2674/1975