Articolo 510 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

Dispositivo

L'accettazione con beneficio d'inventario [484] c.c.] fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione (1) [504] c.c.].

Note

(1) I chiamati all'eredità, laddove uno di essi abbia già accettato con beneficio di inventario, sono liberi di non accettare l'eredità, di accettarla puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. Ove scelgano tale ultima possibilità, l'inventario e le formalità ad esso connesse verranno compiute da chi per primo ha accettato l'eredità con beneficio di inventario. In questo senso va letta l'espressione "giova a tutti gli altri" usata dall norma in commento.La norma non si applica ai chiamati che abbiano già accettato l'eredità senza il beneficio di cui agli articoli484 ss. del c.c. e a coloro che siano decaduti dallo stesso.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 11150/2013

In tema di imposta di successione, l'art. 510 c.c., per cui possono giovarsi dell'inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente, nè quelli decaduti dal beneficio, perché la redazione dell'inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.l.vo n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis"), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all'art. 69 della legge n. 342 del 2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11150 del 10 maggio 2013)

2Cass. civ. n. 22286/2008

In base al disposto dell'art. 510 cod. civ., a norma del quale la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme indicate dall'art. 484 cod.civ., poiché, se in ogni caso fosse necessaria l'accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall'accettazione dell'altro chiamato (principio enunciato dalla S.C. nel caso di coeredi accettanti con beneficio d'inventario e decaduti dal diritto, quali pretendevano di giovarsi dell'inventario legittimamente effettuato, dopo il raggiungimento della maggiore età, dal coerede minorenne al momento dell'apertura della successione).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 22286 del 4 settembre 2008)

3Cass. civ. n. 2532/1999

L'accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad un'eredità non determina l'acquisto della medesima anche per gli altri perché l'articolo 510 c.c. non ha tale vis espansiva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2532 del 19 marzo 1999)

4Cass. civ. n. 8034/1993

In base al disposto dell'art. 510 c.c. la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, ma non anche a quelli che siano divenuti tali per essere decaduti dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, non potendo la redazione dell'inventario attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8034 del 19 luglio 1993)

5Cass. civ. n. 782/1982

Ai sensi dell'art. 510 c.c., l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati all'eredità giova anche agli altri chiamati, mentre non opera a favore di chi, mediante accettazione espressa, tacita o presunta, abbia già acquistato la qualità di erede puro e semplice al momento di detta accettazione beneficiata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 782 del 9 febbraio 1982)