Articolo 516 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Termine per l'esercizio del diritto alla separazione

Dispositivo

Note

(1) Il termine per l'esercizio della separazione decorre dalla data della morte e non da quella in cui il creditore o il legatario ne abbia avuto conoscenza. Decorre anche qualora non sia individuato un erede o il chiamato non abbia ancora accettato.Il termine è stabilito a pena di decadenza e, di conseguenza, il suo decorso impedisce di esercitare il diritto alla separazione.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 11849/2018

2Cass. civ. n. 3546/2004