Articolo 518 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Separazione riguardo agli immobili

Dispositivo

Note

(1) Fanno parte di tali beni anche quelli mobili registrati (v. art. 815 del c.c.), tra cui navi, aeromobili, autoveicolietc..

(2) La separazione avviene su singoli beni che possono essere anche di valore superiore rispetto a quello del credito per la cui soddisfazione si agisce.

(3) Le iscrizioni effettuate dai creditori separatisti prevalgono sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate contro l'erede e i legatari, anche se le prime sono successive alle seconde. Al contrario tra le trascrizioni e iscrizioni effettuate contro ilde cuiuse le iscrizioni dei creditori separatisti prevalgono quelle precedenti in base al criterio della prevenzione.