Articolo 520 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinunzia condizionata, a termine o parziale

Dispositivo

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353] ss. c.c.] (1) o a termine [1184] c.c.] (2) o solo per parte [475] c.c.] (3).

Note

(1) Sia sospensiva che risolutiva.

(2) Sia iniziale che finale.

(3) Ossia quando l'erede rinuncia solo ad alcuni beni ma non ad altri, ad una parte dell'intera eredità o ad una quota inferiore rispetto a quella a lui devoluta.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 2119/1974

Il negozio unilaterale di rinunzia all'eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2119 del 13 luglio 1974)

2Cass. civ. n. 723/1973

L'accertamento della simulazione di una compravendita e della nullità per vizio di forma della dissimulata donazione di un immobile fra padre e figlio, entrambi poi deceduti, può essere chiesta nei confronti dell'erede dell'accipiens da altro figlio del donante ancorché costui, essendo sopravvissuto al donatario, avesse dichiarato di rinunziare all'eredità del medesimo, ivi compreso il suddetto immobile; infatti la rinunzia ai propri diritti da parte del legittimario pretermesso si configura come rifiuto opposto alla offerta di un potere giuridico fatta dalla legge nell'orbita del fenomeno della successione mortis causa e pertanto non è causalmente preordinata al trasferimento o anche soltanto alla dismissione di diritti reali su beni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 723 del 14 marzo 1973)