Articolo 524 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Dispositivo

Note

(1) Primo presupposto è che vi sia stata una rinunzia vera e propria all'eredità: la norma non si applica laddove il chiamato abbia perso il diritto di accettare per fatti diversi dalla rinunzia (es. prescrizione del diritto di accettare, decorso del termine stabilito dal giudice per accettareexart.481 del c.c.,etc...).

(2) Secondo presupposto è che la rinunzia abbia causato un danno ai creditori del rinunziante. Non è, invece, richiesta la frode, ossia la consapevolezza di arrecare tale danno.

(3) Concessa l'autorizzazione ad accettare, il rinunziante e i creditori che hanno esperito l'azione non divengono eredi poiché la rinunzia conserva i suoi effetti. I creditori hanno esclusivamente il diritto di soddisfarsi sui beni dell'eredità fino alla concorrenza del loro credito, l'eventuale rimanenza del patrimonio ereditario viene devoluta a norma di legge (v. art. 522 e523 del c.c.).

(4) La domanda giudiziale esperita dai creditori del rinunziante va trascritta sia nei confronti del rinunziante che di colui al quale l'eredità è stata successivamente devoluta, che deve essere anch'esso citato in giudizio. Ove tale formalità non venga adempiuta, il conflitto tra i terzi aventi causa dell'accettante e i creditori del rinunziante si risolve a vantaggio dei primi, a prescindere dal fatto che l'acquisto di questi sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale proposta contro il rinunziante.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 23/2025

2Cass. civ. n. 1735/2024

3Cass. civ. n. 25347/2023

4Cass. civ. n. 7557/2022

5Cass. civ. n. 24524/2021

6Cass. civ. n. 15664/2020

7Cass. civ. n. 5994/2020

8Cass. civ. n. 8519/2016

9Cass. civ. n. 20562/2008

10Cass. civ. n. 7735/2007

11Cass. civ. n. 17866/2003

12Cass. civ. n. 3548/1995

13Cass. civ. n. 2394/1974