Articolo 537 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riserva a favore dei figli

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in commento stabilisce la quota spettante ai legittimari qualora alde cuiussucceda uno o più figli. Se con essi concorre anche il coniuge si applica quanto previsto dall'art. 542 del c.c..

(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) La quota di legittima riservata ai figli si calcola con il sistema della c.d. "quota mobile", ossia variabile a seconda del numero dei figli che succedono.Se alde cuiussuccede un solo figlio, a questi spetta 1/2 del patrimonio.Se i figli sono più d'uno, ad essi sono riservati 2/3 del patrimonio. Tale quota deve essere divisa in parti uguali tra tutti i figli; se uno di essi rinuncia all'eredità, non si calcola ai fini della determinazione della quota di legittima. Esempio: Tizio, vedovo, muore lasciando due figli, Caio e Sempronio; se Caio rinunzia all'eredità, a meno che non operi il diritto di rappresentazione in favore dei suoi discendenti, Sempronio ha diritto solo a metà del patrimonio ai sensi del comma 1 dell'art. 537 del c.c., e non a due terzi (comma 2).

(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.Prima della riforma il comma terzo prevedeva:"I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (1) (2). Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali (3)."Note alla precedente formulazione:(1) Si parla in proposito di diritto di commutazione, che rappresenta, nel sistema attuale, l'unica ipotesi in cui il figlio legittimo viene preferito a quello naturale.Il figlio legittimo ha la facoltà di offrire al figlio naturale una somma di denaro o dei beni immobili in luogo della quota di legittima a cui il secondo avrebbe diritto. L'effetto è quello di escludere il figlio naturale dalla comunione ereditaria. Se vi sono più figli legittimi, vi deve essere l'accordo di tutti. Ove ad alcuni di essi succedano per rappresentazione i discendenti, alla decisione partecipano anch'essi.Non è possibile commutare la quota di alcuni soltanto dei figli naturali, perché, altrimenti, si violerebbe il principio della parità di trattamento.(2) La commutazione rappresenta una facoltà dei figli legittimi. Di conseguenza i figli naturali si trovano in posizione di soggezione: devono solo rispettare la volontà dei figli legittimi.(3) Attraverso l'opposizione si può contestare la mancanza della circostanze per procedere alla commutazione, l'entità della somma offerta o della stima data agli immobili oggetto di commutazione. La decisione spetta al Tribunale.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 21319/2010

2Cass. civ. n. 1091/2007

3Cass. civ. n. 9065/1999

4Cass. civ. n. 2434/1987