Articolo 537 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riserva a favore dei figli
Dispositivo
Salvo quanto disposto dall'articolo [542] (1) se il genitore lascia un figlio solo (2), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli (2) (3).
[I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [38 disp. att. c.c.], valutate le circostanze personali e patrimoniali [542], [566] c.c.] (4).
Note
(1) L'articolo in commento stabilisce la quota spettante ai legittimari qualora alde cuiussucceda uno o più figli. Se con essi concorre anche il coniuge si applica quanto previsto dall'art. 542 del c.c..
(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) La quota di legittima riservata ai figli si calcola con il sistema della c.d. "quota mobile", ossia variabile a seconda del numero dei figli che succedono.Se alde cuiussuccede un solo figlio, a questi spetta 1/2 del patrimonio.Se i figli sono più d'uno, ad essi sono riservati 2/3 del patrimonio. Tale quota deve essere divisa in parti uguali tra tutti i figli; se uno di essi rinuncia all'eredità, non si calcola ai fini della determinazione della quota di legittima. Esempio: Tizio, vedovo, muore lasciando due figli, Caio e Sempronio; se Caio rinunzia all'eredità, a meno che non operi il diritto di rappresentazione in favore dei suoi discendenti, Sempronio ha diritto solo a metà del patrimonio ai sensi del comma 1 dell'art. 537 del c.c., e non a due terzi (comma 2).
(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.Prima della riforma il comma terzo prevedeva:"I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (1) (2). Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali (3)."Note alla precedente formulazione:(1) Si parla in proposito di diritto di commutazione, che rappresenta, nel sistema attuale, l'unica ipotesi in cui il figlio legittimo viene preferito a quello naturale.Il figlio legittimo ha la facoltà di offrire al figlio naturale una somma di denaro o dei beni immobili in luogo della quota di legittima a cui il secondo avrebbe diritto. L'effetto è quello di escludere il figlio naturale dalla comunione ereditaria. Se vi sono più figli legittimi, vi deve essere l'accordo di tutti. Ove ad alcuni di essi succedano per rappresentazione i discendenti, alla decisione partecipano anch'essi.Non è possibile commutare la quota di alcuni soltanto dei figli naturali, perché, altrimenti, si violerebbe il principio della parità di trattamento.(2) La commutazione rappresenta una facoltà dei figli legittimi. Di conseguenza i figli naturali si trovano in posizione di soggezione: devono solo rispettare la volontà dei figli legittimi.(3) Attraverso l'opposizione si può contestare la mancanza della circostanze per procedere alla commutazione, l'entità della somma offerta o della stima data agli immobili oggetto di commutazione. La decisione spetta al Tribunale.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 21319/2010
In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 c.c., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l'interclusione di quest'ultimo fabbricato).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21319 del 15 ottobre 2010) Corte cost. n. 335/2009Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, comma terzo, c.c., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., in quanto attribuisce ai figli legittimi la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongano, e al giudice il potere di decidere in caso di opposizione, valutate le circostanze personali e patrimoniali. La scelta del legislatore non contraddice l'aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima. Infatti, l'art. 30, comma terzo, Cost., che impone al legislatore di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, pur esprimendo, dal lato dei rapporti tra genitori e figli, una regola di equiparazione dello status di figlio naturale allo status di figlio legittimo, dal lato dei rapporti tra il figlio naturale ed i membri della famiglia legittima, si pone come norma ispiratrice di una direttiva di sempre più adeguata tutela della condizione di diritto familiare della prole naturale. Nello specifico ambito dei rapporti tra figli naturali e figli legittimi il criterio di compatibilità rappresenta lo snodo del sistema costituzionale finalizzato alla composizione dei diritti coinvolti, che deve compiersi in un contesto (non già di discriminazione della posizione degli uni rispetto a quella degli altri, quanto piuttosto) di riconoscimento della diversità delle posizioni in esame. Quanto alla previsione della decisione giurisdizionale in caso di opposizione - considerato che l'espresso riferimento in Costituzione al criterio di compatibilità assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume - il legislatore ha coerentemente assegnato al giudice il ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento dell'effettiva applicazione della norma ai principi costituzionali. Infatti, per colmare l'ampia latitudine del riferimento normativo alle circostanze personali e patrimoniali, il giudice, nella propria opzione ermeneutica, è tenuto a dare una valutazione costituzionalmente orientata, la quale appunto non può ignorare (ma deve necessariamente prendere in considerazione) l'evoluzione nel tempo della coscienza sociale e dei costumi. Pertanto, la naturale concretezza della soluzione giurisdizionale (che può ovviamente essere a favore del figlio naturale) permette di calibrare la singola decisione alle specifiche circostanze personali e patrimoniali, così da scongiurare eventuali esercizi arbitrari del diritto di commutazione o della facoltà di opposizione.(Corte costituzionale, sentenza n. 335 del 18 dicembre 2009)
2Cass. civ. n. 1091/2007
In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ.- non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.(Nella specie, è stata ritenuta legittima l'attribuzione dell'unità immobiliare a favore dei condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti che - in quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze - sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti). (Rigetta, App. Ancona, 17 Febbraio 2003).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1091 del 18 gennaio 2007)
3Cass. civ. n. 9065/1999
Lo stato di figlio legittimo non è incompatibile con una indagine incidenter tantum, ai fini dell'esercizio dei diritti successori, di cui agli artt. 537, 580 e 594 c.c., su una diversa procreazione naturale (salvo che non si profili l'incesto) purché si versi in una situazione di impossibilità assoluta, cioé originaria, e non relativa, in quanto sopravvenuta, di proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Non ricorre, pertanto, tale presupposto (la cui prova è a carico del richiedente) nel caso del figlio naturale che, divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempre che ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello stato di figlio legittimo, compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9065 del 28 agosto 1999)
4Cass. civ. n. 2434/1987
Ai fini della determinazione della quota di riserva spettante al discendente legittimo (o naturale), in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non va fatto riferimento alla situazione teorica, al momento dell'apertura della successione, che è suscettibile di mutare in conseguenza di eventuali rinunzie con effetto retroattivo, sibbene alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario. Pertanto, la misura di detta quota non va desunta dall'art. 542 c.c., in tema di concorso tra coniuge e figli, sibbene dall'art. 537, relativo al concorso tra soli figli, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite, per aver accettato un legato in sostituzione della legittima, abbia abdicato alla qualità di erede, ex art. 551 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2434 del 9 marzo 1987)