Articolo 539 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riserva a favore dei figli naturali
Dispositivo
[A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]