Articolo 542 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso di coniuge e figli

Dispositivo

Note

(1) Se alde cuiussuccede un figlio e il coniuge, a ciascuno di essi spetta 1/3 del patrimonio. Se i figli sono più d'uno ad essi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali a seconda del numero dei figli) e al coniuge 1/3.

(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Al coniuge spetta anche il diritto d'uso e abitazione di cui all'art. 540 c. 2 del c.c..

(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 4008/2023

2Cass. civ. n. 9651/2013

3Cass. civ. n. 13429/2006