Articolo 542 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso di coniuge e figli

Dispositivo

(1)Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio (2), a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge (3).

Quando i figli (2) sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli (2), è effettuata in parti uguali [581].

[*Si applica il terzo comma dell'articolo [537]*] (4)

Note

(1) Se alde cuiussuccede un figlio e il coniuge, a ciascuno di essi spetta 1/3 del patrimonio. Se i figli sono più d'uno ad essi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali a seconda del numero dei figli) e al coniuge 1/3.

(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Al coniuge spetta anche il diritto d'uso e abitazione di cui all'art. 540 c. 2 del c.c..

(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 4008/2023

In tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.–Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4008 del 9 febbraio 2023)

2Cass. civ. n. 9651/2013

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9651 del 19 aprile 2013)

3Cass. civ. n. 13429/2006

In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 13429 del 9 giugno 2006)