Articolo 545 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

Dispositivo

[Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e della meta del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu.

La quota e ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.]