Articolo 552 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione e legati in conto di legittima

Dispositivo

Il legittimario [536] ss. c.c.] che rinunzia all'eredità [519] c.c.], quando non si ha rappresentazione [467] c.c.], può sulla disponibile ritenere le donazioni [769] ss. c.c.] o conseguire i legati a lui fatti (1) [521] c.c.]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [553], [564], [724] c.c.], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre [553] ss. c.c.] le disposizioni testamentarie o le donazioni (2) [554] c.c.], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo (3).

Note

(1) Chi rinuncia all'eredità, può trattenere le donazioni e i legati fatti dalde cuius. Tali disposizioni vanno a gravare sulla disponibile, a meno che non vi sia stata la dispensa dall'imputazione di cui all'art. 564 del c.c..Ove operi la rappresentazione, la norma in commento non opera in quanto l'eredità si devolve ai discendenti del rinunziante.

(2) Dalla rinuncia all'eredità del legittimario che trattenga le disposizioni a lui fatte a titolo di legato o donazione può conseguire una diminuzione della disponibile. Ciò può recare danno ad ulteriori beneficiati che non siano legittimari, i quali possono agire in riduzione sulle donazioni e i legati del legittimario rinunziante.

(3) Esempio: Tizio muore, lasciando due figli Caio (che ha ricevuto dal padre una donazione di 400) e Sempronio. Ilde cuius, il cui patrimonio ereditario è pari a 900, dispone in favore dell'amica Mevia un lascito ereditario di 180.Se Caio e Sempronio accettano l'eredità, al secondo spetta 300 (1/3 delrelictumpari a 900), mentre Caio deve imputare alla porzione legittima spettantegli (300) quanto ricevuto in donazione (400) ai sensi dell'art. 564 c.c., sia nei confronti del coerede legittimario, sia in riferimento all'erede non legittimario contro il quale non può dunque agire in riduzione. Caio, dopo aver ritenuto 400 a titolo donativo, può conseguire ulteriori 20, mentre a Mevia spetta il residuo 180.Diversamente accade qualora Caio rinunci all'eredità. La quota di disponibile è pari a 450 (ossia 1/2 delrelictumdi 900). Posto che su tale disponibile grava la donazione fatta a Caio (400), la disposizione in favore di Mevia (180) rischia di essere pregiudicata, essendo la disponibile pari a 50 (ossia la disponibile di 450 - la donazione fatta a Caio di 400). In presenza di tale situazione si applica la norma in commento: la donazione fatta al legittimario rinunziante viene ridotta per reintegrare l'erede non legittimario nella sua quota. Quindi la porzione di Mevia, pari a 180, viene così ricavata: 50 dalla disponibile ancora libera, gli ulteriori 130 dalla riduzione della donazione fatta a Caio. A questi spetta 270 (400 - 130), a Sempronio 450.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 19230/2024

Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (ovvero ciò sia necessitato) - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati, non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19230 del 12 luglio 2024)

2Cass. civ. n. 12813/2023

Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12813 del 11 maggio 2023)

3Cass. civ. n. 11737/2013

In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11737 del 15 maggio 2013)

4Cass. civ. n. 2161/1971

L'esistenza di una donazione, a titolo di legittima di «anticipo» sulla disponibile, non esclude la possibilità per l'erede legittimo di conseguire in tutto o in parte il residuo patrimonio del de cuius. (Nella specie, si assumeva che con la donazione fatta dal de cuius al figlio dovevano intendersi soddisfatti tutti i diritti successori di questo sull'eredità paterna).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2161 del 8 luglio 1971)