Articolo 561 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Restituzione degli immobili
Dispositivo
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808] c.c.] di cui il legatario può averli gravati (1), salvo il disposto del n. 8 dell'articolo [2652] (2). I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata (3) (4) (5) (7).
I frutti [820], [1284] c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148] c.c.] (6).
Note
(1) Sono pesi tutti quei vincoli che attengono al godimento dell'immobile e ne limitano il valore e le facoltà dominicali. Sono ricompresi sia i vincoli reali sul bene (servitù, usufrutto,etc.) sia quelli obbligatori (locazioni, comodati, anticresi,etc.).
(2) Di norma vige il principio della retroattività reale della riduzione: esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, l'erede ha diritto ad ottenere la restituzione degli immobili e dei mobili registrati liberi da pesi ed ipoteche di cui il donatario, il legatario e l'erede li abbia gravati.Vengono, invece, fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, se sono decorsi più di dieci anni dall'apertura della successione (v. art. 2652 n. 8 del c.c.).
(3) Tale termine ventennale può essere sospeso in caso di opposizione ai sensi dell'art. 563 c. 4 del c.c..
(4) Ove siano decorsi più di vent'anni dalla donazione, rimangono efficaci i pesi e le ipoteche imposti sul bene. Il donatario deve corrispondere al legittimario una somma pari al minor valore del bene, se la domanda di riduzione è stata proposta nei dieci anni successivi all'apertura della successione.
(5) Il secondo periodo del primo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 2 c. 4 novieslett. a), n. 1, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
(6) Se la restituzione avviene per equivalente monetario, sono dovuti solo gli interessi legali e non anche i frutti (il cui riconoscimento comporterebbe una duplicazione della medesima pretesa).
(7) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 44, commi 1, lettera a) e 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 182. La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 35461/2022
In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 35461 del 2 dicembre 2022)
2Cass. civ. n. 4709/2020
In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 4709 del 21 febbraio 2020)
3Cass. civ. n. 30485/2017
Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 30485 del 19 dicembre 2017)
4Cass. civ. n. 24755/2015
Al legittimario che ottiene la reintegrazione della propria quota di riserva mediante l'attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione,da parte dell'erede testamentario assoggettato a riduzione, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità spettante al legittimario medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24755 del 4 dicembre 2015)
5Cass. civ. n. 7478/2000
Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7478 del 5 giugno 2000)
6Cass. civ. n. 2178/1971
Nella nozione di peso — dal quale, a norma dell'art. 561 c.c., debbono essere liberi gli immobili restituiti per effetto di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie - sono da ritenersi compresi, oltre a quelli aventi contenuto reale - come la servitù, l'usufrutto ecc. - anche quei vincoli di carattere obbligatorio posti in essere dal donatario o dal legatario - come l'anticresi, l'affitto, la locazione - strettamente inerenti al godimento dell'immobile ed incidenti negativamente, non soltanto sul valore di questo, ma anche sulla pienezza della esplicazione delle facoltà dominicali.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2178 del 8 luglio 1971)