Articolo 563 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della riduzione della donazione

Dispositivo

(0)La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo [2652], non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo [2690].

Note

(0) Articolo così sostituito (rubrica compresa) dall'art. 44, commi 1, lettera c) e 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 182. La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

(1) Le parole "trascrizione della" sono state inserite dall'art. 3 c. 1, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

(2) Le parole "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione" sono state inserite dall'art. 2 c. 4 novieslett. a), n. 2, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

(3) Esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario può agire nei confronti dell'avente causa del donatario per ottenere la restituzione dell'immobile qualora:- il legittimario abbia preventivamente escusso il patrimonio del donatario e questo si sia rivelato incapiente;- non siano trascorsi più di vent'anni dalla trascrizione della donazione.

(4) La legittimazione passiva è data in base all'ordine cronologico delle donazioni e non della alienazioni. La domanda di restituzione deve, quindi, essere proposta contro l'avente causa del donatario più recente, a prescindere da quale sia stata l'ultima alienazione.

(5) Le parole ", entro il termine di cui al primo comma" sono state inserite dall'art. 2 c. 4 novieslett. a), n. 3, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

(6) Sono fatti salvi gli acquisti dei beni mobili fatti da chi era in buona fede, ignorava cioè di ledere l'altrui diritto, ove abbia conseguito il possesso del bene.

(7) Le parole "e dei suoi aventi causa" sono state inserite dall'art. 3 c. 1, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

(8) L'opposizione è un atto personale, ma non personalissimo. Il titolare può rinunciarvi, prima del suo esercizio e dopo (in tal caso si tratterà di una revoca). La rinuncia ha ad oggetto la sola opposizione e non anche il termine ventennale.

(9) Il comma è stato aggiunto dall'art. 2 c. 4 novieslett. a), n. 4, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 27431/2023

È ammissibile l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, ma al diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario, il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27431 del 27 settembre 2023)

2Cass. civ. n. 35461/2022

Le donazioni contrattuali, aventi ad oggetto beni che provenivano "direttamente" dal patrimonio del donante, non portano di per sè alla trasformazione del diritto del legittimario al bene "in natura" in un diritto di credito. Infatti, se il donatario beneficiario della disposizione lesiva ha alienato l'immobile donatogli, il legittimario, nel caso in cui ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell'intestazione di beni in nome altrui). Invero, nella donazione indiretta poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 35461 del 2 dicembre 2022)

3Cass. civ. n. 27065/2022

In tema di successioni, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che, prima dell'apertura della successione dello stesso, intendano notificare un'opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c., sono tenuti ad esperire previamente l'azione di simulazione, onde accertare che le parti abbiano inteso effettivamente realizzare una donazione, nei cui confronti soltanto l'opposizione è prevista. Ne consegue che ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto, essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27065 del 14 settembre 2022)

4Cass. civ. n. 4523/2022

L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4523 del 11 febbraio 2022)

5Cass. civ. n. 22457/2019

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell'atto di opposizione, ai sensi dell'art. 563, comma 4, c.c., deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello e sia, perciò, ormai inammissibile un'espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l'originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22457 del 9 settembre 2019)

6Cass. civ. n. 18280/2017

In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall'alienazione a terzi, ad opera dell'erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione - avendo l'azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al "de cuius", sebbene già alienati, atteso che l'effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c..(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18280 del 25 luglio 2017)

7Cass. civ. n. 1357/2017

In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1357 del 19 gennaio 2017)

8Cass. civ. n. 14473/2011

In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14473 del 30 giugno 2011)

9Cass. civ. n. 5042/2011

L'azione di riduzione proposta dal legittimario nei confronti del terzo acquirente dal donatario richiede la preventiva escussione dei beni del donatario medesimo, ma solo a condizione dell'effettiva esistenza di una situazione di possidenza in quest'ultimo, trattandosi non di una formalità procedurale, ma di un adempimento che, per la finalità ad esso connessa, in tanto è richiesto in quanto vi sia un patrimonio sul quale si possa esplicare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5042 del 1 marzo 2011)

10Cass. civ. n. 4130/2001

Poiché per il disposto dell'art. 563 c.c. in caso di lesione di legittima, il terzo acquirente dei beni donati può liberarsi dall'obbligo di restituzione in natura dei medesimi pagando l'equivalente in danaro, il legittimario a seguito del favorevole esperimento prima dell'azione di riduzione e poi di quella di restituzione, non può considerarsi entrato a far parte della comunione ereditaria, con la conseguente possibilità di esercitare la prelazione e il riscatto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4130 del 22 marzo 2001)