Articolo 577 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Dispositivo
[Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado] (1).
Note
(1) L'art. è stato dichiarato illegittimo con sent. della Corte Cost. del 14 aprile 1969, n. 79 (con riferimento agli artt.3 e30, comma 3, Cost.).