Articolo 589 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Testamento congiuntivo o reciproco

Dispositivo

Note

(1) Il testamento con cui due o più persone, nel medesimo atto, dispongono dei propri beni a favore di un terzo (c.d. testamento congiuntivo) è vietato. È valido il testamento mediante il quale due o più persone, nel medesimo atto, con previsioni autonome e tra loro non collegate dispongono a favore di un terzo (c.d. testamento simultaneo).

(2) Si parla di testamento reciproco qualora due o più persone dispongano, nello stesso atto, l'una in favore dell'altra. Esso è nullo. Al contrario è consentito che due o più persone, in atti separati, dispongano l'uno in favore dell'altra (c.d. testamento corrispettivo).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 11195/2012