Articolo 589 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Testamento congiuntivo o reciproco

Dispositivo

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo (1), né con disposizione reciproca (2) [458], [635] c.c.].

Note

(1) Il testamento con cui due o più persone, nel medesimo atto, dispongono dei propri beni a favore di un terzo (c.d. testamento congiuntivo) è vietato. È valido il testamento mediante il quale due o più persone, nel medesimo atto, con previsioni autonome e tra loro non collegate dispongono a favore di un terzo (c.d. testamento simultaneo).

(2) Si parla di testamento reciproco qualora due o più persone dispongano, nello stesso atto, l'una in favore dell'altra. Esso è nullo. Al contrario è consentito che due o più persone, in atti separati, dispongano l'uno in favore dell'altra (c.d. testamento corrispettivo).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 11195/2012

L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11195 del 4 luglio 2012)