Articolo 620 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicazione del testamento olografo

Dispositivo

Note

(1) Irrilevante è sia il soggetto che lo possiede (l'obbligo vale, ad esempio, anche per il notaio), sia che il soggetto lo abbia rinvenuto per caso.

(2) Pur non essendo previste sanzioni per la mancata consegna, chi consapevolmente tenga nascosto un testamento è responsabile del reato di cui all'art. 490 c.p..

(3) La parola "tribunale" è stata sostituita da "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

(4) Le parole “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(5) Il notaio ha l'obbligo di procedere alla pubblicazione. Può rifiutarsi ove venga a lui presentata una copia in luogo dell'originale. In tale caso la pubblicazione potrà avvenire solo dopo l'accertamento giudiziale della conformità della copia con l'originale e dunque della sua autenticità.

(6) Il testamento, prima della pubblicazione, è valido, tuttavia i beneficiari non hanno ancora strumenti per pretenderne l'esecuzione.

(7) Può trattarsi di fatti di natura privata, di espressioni offensive nei confronti di una determinata persona, ecc.

(8) La competenza spetta al tribunale del luogo di pubblicazione del testamento.

(9) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3636/2004

2Cass. civ. n. 2651/1970

3Cass. civ. n. 2273/1969