Articolo 627 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizione fiduciaria

Dispositivo

Note

(1) Tra cui l'azione di simulazione (v. art. 1414 ss. del c.c.).

(2) Si ritiene che in tale ipotesi si realizzi un'interposizione reale di persona, il soggetto fiduciario diviene proprietario dei beni, sia pure con l'intesa di trasmetterli ad un'altra persona.

(3) Tale obbligo è solo di carattere morale. Non vi sono mezzi per il reale beneficiario per costringere il designato all'adempimento, tuttavia qualora questo dia spontanea esecuzione alla volontà del testatore non ammessa la ripetizione dell'indebito (c.d.soluti retentio).

(4) Essi sono:- il tutore e il protutore (v. art. 596 del c.c.);- il notaio, i testimoni e l'interprete relativamente al testamento pubblico (v. art. 597 del c.c.);- chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto (v. art. 598 del c.c.);- il padre, la madre, i discendente e coniuge dell'incapace, nonché i soggetti giuridicamente incapaci (v. art. 599 del c.c.).Esperita vittoriosamente l'azione, i beni spettano all'erede.