Articolo 629 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Disposizioni a favore dell'anima
Dispositivo
Le disposizioni a favore dell'anima (1)sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo [648] (2).
Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento [700] (3).
Note
(1) Sono quelle disposizioni che prevedono l'esecuzione di suffragi e atti di culto in favore dell'anima delde cuiuso di altra persona.
(2) Chiunque sia interessato può agire in giudizio per chiederne l'adempimento. Si può chiedere la risoluzione laddove il testatore l'abbia prevista o, dal contesto dell'atto, emerga che l'adempimento dell'onere ha rappresentato per il testatore il solo motivo determinante della disposizione. L'onerato, in mancanza di indicazione, è l'erede o il legatario; in caso di risoluzione l'onere spetta a chi subentra nel lascito.
(3) Si tratta di un vero e proprio esecutore testamentario, il cui compito è limitato all'adempimento dell'onere (v. art. 700 ss. del c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 8386/1999
Poiché la cappella funeraria non è che un sepolcro, non può ritenersi che la disposizione testamentaria con la quale si provvede alla sua manutenzione, senza alcuna modalità integrativa relativa alla celebrazione di riti di suffragio e di devozione, abbia fine di culto o di religione e possa dunque essere considerata alla stregua di una disposizione per l'anima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8386 del 3 agosto 1999)
2Cass. civ. n. 712/1972
Ai sensi dell'art. 629 secondo comma c.c., le disposizioni a favore dell'anima si considerano un onere a carico dell'erede (o del legatario). I chiamati alla successione legittima in presenza di un legato siffatto hanno interesse alla identificazione degli eredi ai fini dei pagamenti periodici per stabilire a chi spetti il possesso dei beni oggetto della disposizione, anche in relazione all'adempimento dell'onere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 712 del 11 marzo 1972)