Articolo 648 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Adempimento dell'onere
Dispositivo
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (1) [629] c.c.].
Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione (2) della disposizione testamentaria [677] c.c.], se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (3) [626], [647] c. 2, [2652] n. 1 c.c.].
Note
(1) Sono legittimati a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria coloro che sono chiamati a sostituire l'onerato inadempiente, ossia i sostituiti, coloro in favore dei quali opera il diritto all'accrescimento e gli eredi testamentari o legittimi.Si ritiene che anche coloro che sono portatori di un interesse anche semplicemente morale possano agire per la risoluzione.
(2) La risoluzione operaipso jure, ossia a seguito di una sentenza costitutiva del giudice. La pronuncia non ha effetti retroattivi (a differenza di quanto avviene per i contrattiexart.1458 del c.c.). Vengono, quindi, fatti salvi gli eventuali atti di disposizione compiuti dall'onerato sul bene oggetto della disposizione poi risolta.
(3) Ove non sia possibile chiedere la risoluzione, coloro che sono legittimati a chiedere l'adempimento della disposizione possono agire per ottenere il risarcimento del danno. La cauzione di cui all'articolo precedente, come detto, serve anche per garantire tale risarcimento.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 1468/2018
In tema di legato, laddove sia in contestazione la risoluzione della disposizione a detto titolo gravante su tutti i coeredi, in ragione del preteso inadempimento del legatario alle obbligazioni su di lui gravanti a titolo di onere, sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi onerati, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione produce necessariamente i suoi effetti in favore di tutti i coeredi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/06/2015).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 1468 del 22 gennaio 2018)
2Cass. civ. n. 4444/2016
In tema di legato modale, l'inadempimento del "modus" ad opera del legatario legittima il beneficiario, al pari dei prossimi congiunti, ancorché eredi, a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione, ex art. 648, comma 2, c.c., avendo egli interesse, ove sia anche erede, a conseguire il vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione della "res" e, in ogni caso, a soddisfare le esigenze morali perseguite dal "de cuius", rimaste irrealizzate a causa dell'inadempimento dell'onerato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4444 del 7 marzo 2016)
3Cass. civ. n. 25052/2013
Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del "modus"), ma consente soltanto i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25052 del 7 novembre 2013)
4Cass. civ. n. 15599/2005
In tema di legato modale l'adempimento dell'onere non si configura come condizione sospensiva dell'efficacia della disposizione testamentaria del de cuius in favore dell'onerato e la relativa azione di adempimento, come quella di risoluzione del legato, presuppone, come per ogni altra azione, la prova di un concreto interesse all'adempimento o, nell'ipotesi di inadempimento, alla risoluzione della stessa disposizione testamentaria. In ogni caso, l'inadempimento non determina, di per sè, la perdita del legato se non sia richiesta e pronunciata la risoluzione, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 648 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15599 del 26 luglio 2005)
5Cass. civ. n. 2487/1999
In tema di legato modale, l'inadempimento del modus da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l'azione di adempimento, sia quella di risoluzione, giusta disposto dell'art. 648 c.c. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità). Le azioni predette sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all'esecuzione della prestazione modale (pur nella incontestabile diversità del relativo petitum), sicché la proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l'intero, poiché l'attribuzione, ad un soggetto, da parte dell'ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela, lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta tra essi, non può, poi, risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati se, nel tempo necessario per far valere l'uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2487 del 18 marzo 1999)
6Cass. civ. n. 10338/1998
Dalla prescrizione del diritto ad accettare l'eredità degli ulteriori chiamati deriva la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del modus da parte dei primi eredi chiamati.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10338 del 19 ottobre 1998)
7Cass. civ. n. 5124/1997
Alla risoluzione della disposizione testamentaria domandata dall'erede nei confronti del legatario (o del coerede) inadempiente all'eventuale modus apposto dal testatore (espressamente qualificata in termini di risoluzione per inadempimento dall'art. 648 c.c.), devono ritenersi applicabili le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e segg. c.c. per la mancata esecuzione di obbligazioni, con particolare riferimento sia all'importanza, sia all'imputabilità del fatto oggettivo del mancato adempimento, imputabilità che, trattandosi di prestazione a titolo gratuito, deve configurarsi necessariamente secondo le forme del dolo o della colpa grave, in relazione alla diligenza minima cui è tenuto l'onerato.–Qualora, nel disporre il lascito e nel configurare gli oneri a carico del legatario, il de cuius non abbia previsto alcun limite temporale alla esecuzione della sua volontà, il giudice di merito è tenuto a dare specificamente conto delle ragioni, fondate su elementi di fatto certi, per le quali, nel comportamento del legatario non rinunciante, si possa legittimamente ravvisare un inadempimento tale da giustificare la decisione di risoluzione ex art. 648, norma che prefigura una fattispecie di inadempimento assoluto, definitivo, e perciò diversa da quella del semplice ritardo. Nelle obbligazioni senza prefissione di un termine, difatti, può parlarsi di inadempimento solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, ovvero il soggetto manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l'intenzione di non adempiere, né è invocatile, in subiecta materia, ed attesa, altresì, la disposizione di cui all'art. 1183 circa la natura della prestazione, il principio quod sine die debetur statim debetur.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5124 del 9 giugno 1997)
8Cass. civ. n. 11430/1993
L'azione di risoluzione di una disposizione testamentaria, proposta dall'erede sostituito contro l'istituito per inadempimento dell'onere apposto alla istituzione, distinguendosi dalla petitio hereditatis, che presuppone la qualità di erede in colui che la esercita e, nel caso di sostituzione ordinaria, la risoluzione, quindi, della disposizione testamentaria in favore dell'istituito, è soggetta alle comuni norme sulla prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11430 del 19 novembre 1993)
9Cass. civ. n. 4145/1976
Nei casi di sostituzione nella successione, la risoluzione della disposizione testamentaria in favore dell'erede istituito determina il passaggio della delazione ereditaria al sostituito. Pertanto, quest'ultimo è legittimato a chiedere in giudizio la risoluzione della disposizione in favore dell'istituito, per inadempimento dell'onere che la gravi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4145 del 10 novembre 1976)