Articolo 650 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fissazione di un termine per la rinunzia

Dispositivo

Chiunque ha interesse (1) può chiedere che l'autorità giudiziaria (2) fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà [649] comma 1 c.c.] di rinunziare [481], [519], [645] c.c.]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare [749] c.p.c.].

Note

(1) Legittimati attivi sono tutti coloro che vedrebbero accrescere i loro diritti successori in seguito alla rinuncia del legatario, ossia l'onerato (v. art. 649 del c.c.), il legatario chiamato in sostituzione, il collegatario, il sublegatario, ma anche il beneficiario dell'onere (v. art. 647 del c.c.) che grava sul legato, il creditore del legatario e l'esecutore testamentario (v. art. 700 del c.c.).Legittimato passivo è il legatario.

(2) Per il procedimento vale quanto osservatosubart.481 del c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 13530/2022

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13530 del 29 aprile 2022)

2Cass. civ. n. 14503/2017

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14503 del 9 giugno 2017)