Articolo 669 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Frutti della cosa legata

Dispositivo

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera (1) [820], [821] c.c.], appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (2).

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo [651] c.c.], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [653] c.c.], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (3) [163] c.p.c.] o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (4).

Note

(1) I frutti sono beni prodotti da altri beni. Si distinguono in frutti naturali, ossia quelli che provengono da una cosa produttiva (es. i frutti delle piante), e civili, cioè quelli dovuti a titolo di corrispettivo per il godimento di altri beni (es. gli interessi del denaro). Mentre i primi si acquistano con la separazione dalla cosa madre, i secondi sono dovuti giorno per giorno.

(2) Al contrario, spettano all'erede i frutti maturati fino all'apertura della successione.

(3) E' necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, non basta una richiesta scritta stragiudiziale.

(4) Qualora l'erede onerato non abbia la materiale disponibilità del bene, si ritiene che incomba comunque su di esso l'onere di corrispondere al legatario i frutti, salvo il diritto di ripetere quanto pagato dal possessore del bene ai sensi dell'art. 535 del c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 25155/2010

In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 c.c., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25155 del 13 dicembre 2010)

2Cass. civ. n. 110/2009

Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale, chiesta a titolo di legato avente per oggetto una somma di pari importo, non sia stata espressamente formulata dall'attore con riferimento anche alla disciplina di cui all'art. 669 cod. civ. - prevedente la decorrenza dei medesimi interessi dall'apertura della successione - gli interessi legali devono intendersi richiesti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio; ne consegue che, a norma dell'art. 10 secondo comma cod. proc. civ., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ci si deve riferire alla sola somma richiesta a titolo di capitale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 110 del 7 gennaio 2009)