Articolo 671 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legati e oneri a carico del legatario

Dispositivo

Il legatario è tenuto all'adempimento del legato (1) [662] c.c.] e di ogni altro onere [647] c.c.] a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (2) (3) [662], [672], [793] c.c.].

Note

(1) Tale principio è inderogabile: non ha, quindi, alcun effetto una previsione in senso contrario del testatore.Anche laddove il valore del legato sia rimasto interamente assorbito dai legati e dagli oneri posti a carico del legatario, questo si considera ancora tale.

(2) Il valore della cosa legata e dell'onere si determina nel momento in cui devono essere adempiuti. A tal fine non si considerano i frutti e le spese di conservazione.

(3) Si ritiene che l'adempimento oltre il limite indicato dalla norma in commento costituisca adempimento di un'obbligazione naturale (v. art. 2034 del c.c.): il debitore non può essere costretto dalla legge ad adempiere ma, se paga oltre il valore del bene legato, non può chiedere la restituzione dell'eccedenza.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1720/2016

Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1720 del 29 gennaio 2016)