Articolo 674 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accrescimento tra coeredi

Dispositivo

Note

(1) E' sufficiente che la chiamata sia contenuta nel medesimo testamento (c.d. "coniunctio verbis"), non è necessario che la disposizione testamentaria sia la medesima.

(2) Si parla in proposito di "coniunctio re".Es. "nomino miei eredi Tizio e Caio" o "nomino miei eredi, ciascuno per 1/2, Tizio e Caio".

(3) Ossia in caso di:- indegnità del chiamato (v. art. 463 del c.c.);- premorienza, assenza (v. art. 48 del c.c.) o dichiarazione di morte presunta (v. art. 58 del c.c.);- mancata nascita del nascituro (v. art. 462 del c.c.);- incapacità del chiamato (v. art. 462 del c.c.);- prescrizione del diritto di accettare l'eredità (v. art. 480 del c.c.);- invalidità di una disposizione testamentaria che non pregiudica la validità delle altre, ecc.

(4) Quando il chiamato rinuncia all'eredità (v.art. 519 del c.c.).

(5) Ad esempio, se il testatore istituisce eredi Primo per 1/2 dell'eredità e Secondo e Terzo per l'altro 1/2, qualora Secondo non possa o non voglia accettare, la sua quota (1/4) si accresce solo a quella di Terzo (che riceverà complessivamente 1/2) e non anche a quella di Primo.

(6) Il testatore può aver escluso l'accrescimento indicando un altro erede per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare (c.d. sostituzione, v. art. 688 del c.c.) o non indicandolo. In tale ultimo caso la quota di eredità vacante sarà devoluta in base alle norme sulla successione legittima.

(7) In conclusione, qualora il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, operano nell'ordine:- la sostituzione, se è stato indicato dal testatore un sostituto (v.art. 688 del c.c.);- la rappresentazione, se sussistono i presupposti (v.art. 467 del c.c.);- l'accrescimento;- la successione legittima.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 29146/2022

2Cass. civ. n. 6747/2018

3Cass. civ. n. 8021/2012

4Cass. civ. n. 604/1976