Articolo 677 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mancanza di accrescimento

Dispositivo

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (1) [523], [565] ss. c.c.] e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato [662] c.c.] subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [676] c.c.].

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere [648] c.c.].

Note

(1) Tali eredi legittimi possono coincidere o meno con quelli in favore dei quali l'accrescimento non ha avuto luogo. Il diritto ad accettare si prescrive (v. art. 2934 del c.c.) nell'ordinario termine di dieci anni dall'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).