Articolo 682 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Testamento posteriore
Dispositivo
(1)Il testamento posteriore [602] c.c.], che non revoca in modo espresso i precedenti [680] c.c.], annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili (2).
Note
(1) Si parla in proposito di revoca tacita.A differenza della revoca espressa che priva di efficacia l'intero testamento precedente (v.art. 680 del c.c.), in questo caso solo le disposizioni incompatibili vengono meno.
(2) La nozione di incompatibilità è controversa.Si distingue tra incompatibilità oggettiva e soggettiva. Ricorre la prima quando, a prescindere da una volontà in tal senso, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente e in quello successivo (es. il medesimo bene viene lasciato in legato prima ad una persona poi ad un'altra). Si ha incompatibilità soggettiva (o intenzionale) quando dal testamento successivo si possa dedurre la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente, pur essendo conciliabili le diverse disposizioni.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 3352/2024
La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3352 del 6 febbraio 2024)
2Cass. civ. n. 8030/2019
Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.–La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell'art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell'assenza di un'effettiva volontà di revoca.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8030 del 21 marzo 2019)
3Cass. civ. n. 11587/2017
Fuori dall’ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato un'incompatibilità intenzionale tra due testamenti, il primo dei quali contenente un'istituzione di erede universale rispetto ad un patrimonio mobiliare ed immobiliare, successivamente oggetto di disaggregazione nel secondo testamento, mediante destinazione di singoli beni a specifici destinatari).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11587 del 11 maggio 2017)
4Cass. civ. n. 4617/2012
Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4617 del 22 marzo 2012)
5Cass. civ. n. 423/1982
L'art. 682 c.c., il quale dispone che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili, fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una sicura inconciliabilità, e da consentire inoltre di ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento anteriore, in conseguenza dell'incompatibilità di alcune sue disposizioni con altre del testamento successivo, esclusivamente ove sia positivamente accertata la non configurabilità di una sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 423 del 22 gennaio 1982)
6Cass. civ. n. 5067/1977
Stante la piena libertà del testatore di mutare, fino al momento della morte, le proprie disposizioni, nel caso di successivi testamenti non è necessario, una volta individuata l'ultima volontà testamentaria, accertare che vi sia stata altresì la volontà di revocare, in tutto o in parte, i precedenti testamenti, ben potendo essere la revoca, totale o parziale, non un oggetto diretto dell'ultima manifestazione di volontà ma un semplice effetto di questa disposizione, ove incompatibile con le precedenti, perfino nell'ipotesi che il testatore non ricordasse più di avere in precedenza testato e non abbia, così, potuto contemplare le precedenti disposizioni come oggetto di volontà di conferma o di revoca.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5067 del 21 novembre 1977)
7Cass. civ. n. 454/1970
A norma dell'art. 682 c.c., una disposizione testamentaria deve ritenersi tacitamente revocata quando esiste, tra essa ed altra di data posteriore, incompatibilità oggettiva (impossibilità di dare esecuzione sia all'una che all'altra) o anche solo soggettiva (desumibile volontà delde cuiusdi revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente). Il relativo apprezzamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione quando del proprio convincimento sia stata data giustificazione con un processo logico interpretativo condotto in conformità delle norme giuridiche.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 454 del 25 febbraio 1970)