Articolo 682 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Testamento posteriore

Dispositivo

Note

(1) Si parla in proposito di revoca tacita.A differenza della revoca espressa che priva di efficacia l'intero testamento precedente (v.art. 680 del c.c.), in questo caso solo le disposizioni incompatibili vengono meno.

(2) La nozione di incompatibilità è controversa.Si distingue tra incompatibilità oggettiva e soggettiva. Ricorre la prima quando, a prescindere da una volontà in tal senso, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente e in quello successivo (es. il medesimo bene viene lasciato in legato prima ad una persona poi ad un'altra). Si ha incompatibilità soggettiva (o intenzionale) quando dal testamento successivo si possa dedurre la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente, pur essendo conciliabili le diverse disposizioni.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 3352/2024

2Cass. civ. n. 8030/2019

3Cass. civ. n. 11587/2017

4Cass. civ. n. 4617/2012

5Cass. civ. n. 423/1982

6Cass. civ. n. 5067/1977

7Cass. civ. n. 454/1970