Articolo 690 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi dei sostituiti

Dispositivo

(1)I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti (2) [647] c.c.], a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (3) [676], [677] c.c.].

Note

(1) Non vi è unanimità di vedute circa l'estensione al sostituto della condizione imposta al primo chiamato. L'opinione maggioritaria non la ritiene ammissibile.

(2) Cioè le obbligazioni quali i legati obbligatori, le clausole modali e il pagamento dei debiti ereditari.

(3) Sono quelli posti a carico dell'istituito in considerazione delle sue possibilità economiche, delle sue capacità ed attitudini,etc...Es. "nomino mio erede mio nipote Tizio, famoso violinista, a condizione che ogni anno, nel giorno dell'anniversario della mia morte, tenga un concerto in mio onore. Nel caso in cui non possa o non voglia accettare nomino Caio."