Articolo 698 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Usufrutto successivo

Dispositivo

(1)La disposizione, con la quale è lasciato a più persone [678] successivamente l'usufrutto [796], una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (2).

Note

(1) L'istituto presenta caratteristiche simili alla sostituzione fedecommissaria (doppia delazione ed ordine successivo) ma se ne differenzia in quanto manca l'obbligo di conservare e restituire poichè l'usufrutto si estingue alla morte dell'usufruttuario e non può essere trasmessomortis causa.

(2) E', invece, consentito l'usufrutto congiuntivo (v.art. 678 del c.c.), in quanto in tale ipotesi i diritti del nudo proprietario vengono limitati solo fino alla morte del più longevo degli usufruttuari e non per un tempo indefinito.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7710/2016

L'usufrutto successivo "improprio", che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto "inter vivos" diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l'usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all'art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7710 del 19 aprile 2016)